|
Segnala
un link |
Segnala links interrotti
|
MEDICINA LEGALE
Note per la consultazione
|
I links collegano
direttamente alle home-page dei siti segnalati. |
|
Per raggiungere i
documenti indicati e presenti su pagine secondarie: caricata la
home-page cercarvi il primo termine che avete letto a lato del link
(indicato in rosso e preceduto da >>) e cliccarlo. Caricata la seconda
pagina cercarvi il secondo termine e cliccarlo. Ecc. |
|
I link si aprono sempre in
nuove finestre. Avrete quindi sempre aperta, in barra, la pagina col
link di partenza a cui poter eventualmente ritornare per rivedere le
indicazioni per trovare il documento desiderato [Esempio] |
|
La navigazione guidata nel
sito segnalato permette di valutare personalmente la qualità
dell'informazione e può fornire interessanti spunti per successive
ricerche |
Sentenze commentate:
(a cura dell'Avvocato
Marina Bassan, La
Spezia)
Responsabilità per danni
del ginecologo in relazione alla mancata diagnosi di malformazione del
nascituro (Corte di Cassazione Civile, Sez. III numero 6735 del
10/05/2002)
Siti
generali:
Movement Against
Medical Malpractice and Accident (>>M.A.M.M.A.
AOGOI) (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani
-AOGOI)
Documentazione
Medico legale / Assomedici
Osservatorio
Nazionale sulla Malpractice Medica (GISDI) (Seconda Università degli
Studi di Napoli)
Sanità
Web
Legislazione
della Gravidanza (>>Legislazione) (Raccolta di leggi, decreti e norme sulla
tutela della maternità e della paternità, sui congedi parentali, sugli
assegni di maternità. Informazioni riguardanti sia le gravidanze a feto
unico che le gravidanze gemellari)
Provvedimenti
in caso di esami in gravidanza e prematurità (>>Legislazione) (Raccolta di leggi, decreti e norme sugli
esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in gravidanza;norme per il
parto prematuro)
Disciplina
della meternità per i vari tipi di lavoratrici
(>>Legislazione) (Schema
riassuntivo che individua per specifiche categorie di lavoratrici
informazioni su astensioni, indennità, permessi. Da leggere come riepilogo
dopo aver esaminato le leggi specifiche)
Maternità:
schema di confronto fra la vecchia e la nuova normativa (Legge 53/00)
(>>Legislazione) (Tabella
di confronto fra la nuova e la vecchia normativa; schema chiaro e di facile
lettura)
Ticket
regionali farmaci (>>Ticket regionali) (Federazione
Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani - FEDERFARMA)
Normativa
Nazionale sui Ticket per i farmaci (>>Ticket
regionali) (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia
Italiani - FEDERFARMA)
Modifica
degli stampati di specialita' medicinali rientranti nella categoria degli
ormoni femminili usati per la prevenzione del concepimento
(Decreto 26 marzo 2002, Ministero della Sanità)
Come
segnalare le reazioni avverse da farmaci e dove inviare le segnalazioni:
legislazione italiana completa (>>Legislazione
Italiana) (Fondazione Gianfranco Ferro e Sezione di
Farmacologia Clinica della Società Italiana di Farmacologia)
L'analgesia
nel travaglio di parto è compresa nel DRG? (>>Analgesia
ostetrica) (Servizio d'Anestesia dell'Ospedale
Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo)
Diritto
on-line
Diritto.it
Cicerone:
il portale per la ricerca giuridica
Erasmi:
portale italiano di utilità giuridiche
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
Ministero
della Salute
INAIL:
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Articoli
dal Web:
Sentenze commentate:
(a cura dell'Avvocato
Marina Bassan, La
Spezia)
Responsabilità per danni del ginecologo in
relazione alla mancata diagnosi di malformazione del nascituro
(Corte di Cassazione Civile, Sez. III numero 6735 del 10/05/2002)
La sentenza in oggetto riguarda il caso di un bambino nato affetto dalla
sindrome di Apert, caratterizzata da alterazioni del cranio e da
sindattilia a mani e piedi.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha accertato la sussistenza di
una responsabilità medica per colpa in capo al ginecologo che, pur avendo
assistito la madre durante l’intera gravidanza, non aveva mai rilevato le
predette malformazioni.
Il medico nel momento in cui accetta l’incarico di assistere una donna
durante la gestazione contrae un’obbligazione di natura contrattuale
consistente, fra l’altro, nel rilevare le condizioni del feto e formulare
la diagnosi in merito allo stato di salute dello stesso con la necessaria
diligenza. In caso di inadempimento sono risarcibili tutti i danni
cagionati che ne siano conseguenza immediata e diretta. Si rileva che, per
giurisprudenza costante, l’obbligazione è assunta nei confronti d’entrambi
i genitori e, conseguentemente, in caso d’inadempimento il risarcimento è
dovuto anche nei confronti del padre.
E’ chiaro che nel caso in esame vi è stato un inadempimento da parte del
ginecologo che non ha rilevato la sindrome di Apert nel nascituro. In
pratica il medico non ha fornito la prestazione richiesta, poiché non ha
dato alla gestante le corrette informazioni inerenti le condizioni del
feto ed il rischio della nascita di un figlio affetto da malformazioni,
privandola così della possibilità di scegliere in merito ad un’eventuale
interruzione della gravidanza e causando quello che la Suprema Corte ha
definito “danno da nascita indesiderata”.
Orbene, al fine di valutare la presenza di una responsabilità medica in un
caso di questo tipo è necessario accertare se sussista o meno un nesso di
causa fra l’inadempimento del ginecologo, che non ha svolto tutte le
analisi necessarie al fine d’accertare correttamente lo stato di salute
del nascituro, e la nascita in sé. Nel caso in cui tale nesso sussista si
tratterà poi di valutare quali sono i soggetti danneggiati da tale evento
e quali i danni risarcibili.
La Corte di Cassazione, quindi, in prima battuta si è chiesta se la madre,
qualora fosse stata posta a conoscenza delle malformazioni del feto
avrebbe potuto e voluto interrompere la gravidanza. E’ chiaro, infatti,
che “non possono essere considerati danni derivanti dall’inadempimento del
medico, quelli che un suo corretto adempimento non avrebbe evitato”. Non
sussiste, quindi, il danno da nascita indesiderata nel caso in cui la
donna non possa o non voglia abortire poiché, in tal caso, una corretta e
tempestiva diagnosi da parte del medico non potrebbe evitare la nascita
del bambino. In tali casi la giurisprudenza ritiene che il danno derivante
dall’inadempimento del ginecologo sia d’entità minore e consista solamente
nel trauma sofferto dai genitori costretti a confrontarsi con una realtà
inattesa, non diagnosticata durante la gravidanza, ma comunque
inevitabile.
Si evidenzia che legge n. 194 del 1978 in materia d’aborto stabilisce che
entro i primi 90 gg. é possibile l’interruzione volontaria della
gravidanza. Successivamente l’interruzione è possibile solo qualora la
gravidanza o il parto comportino un grave pericolo di vita per la donna
oppure nel caso in cui i processi patologici inerenti al feto determinino
grave pericolo per la salute fisica o psichica per la madre ma, in questo
caso, l’interruzione non può essere praticata se il feto ha un grado di
maturità tale che gli permetterebbe di mantenersi in vita e di completare
il proprio processo di formazione al di fuori del grembo materno.
La sindrome di Apert da cui è affetto il nascituro nel presente caso è
rilevabile solo dal dodicesimo mese, quindi successivamente ai 90 gg.
entro i quali è possibile praticare l’aborto volontario.
Ciononostante nel caso di specie si è ritenuto che la donna avrebbe
comunque potuto e voluto abortire laddove fosse stata messa a conoscenza
delle condizioni del nascituro.
E’ stato provato, infatti, che le malformazioni riscontrate, se
diagnosticate durante la gravidanza, avrebbero sicuramente causato nella
gestante un trauma ed un danno psicologico di notevole entità e prova ne è
il fatto che a distanza di sette anni dalla nascita del figlio la madre
risultava affetta da profonda depressione e da disturbi d’ordine psichico.
Per quanto concerne la possibilità di vita autonoma del feto si sarebbe
trattato, invece, di accertare il grado di maturità dello stesso nel
momento ipotetico in cui la sindrome di Apert avrebbe potuto e dovuto
essere riscontrata dal medico, al fine di stabilire se in quel momento il
feto sarebbe stato capace di vita autonoma all’infuori del grembo materno,
ma di tale ultimo aspetto avrebbe dovuto fornire la prova il medico.
Chi agisce per il risarcimento del danno, infatti, (in questo caso i
genitori), deve provare i fatti costitutivi del diritto, vale a dire gli
elementi che fanno sorgere il diritto all’indennizzo, mentre al
convenuto/medico spetta provare i fatti estintivi che escludono
l’insorgere di tale diritto.
Orbene la possibilità di vita autonoma del feto, quindi, essendo un fatto
comportante l’impossibilità di procedere all’interruzione della gravidanza
e, quindi, un fatto estintivo del diritto al risarcimento, doveva essere
dimostrata dal medico a carico del quale incombeva l’onere della prova.
La Suprema Corte ha ritenuto che nel presente caso fosse stato provato il
danno psichico causato alla donna, mentre nessuna prova era stata fornita
in merito ad un’eventuale possibilità di vita autonoma del feto.
Si è ritenuto, quindi, che se il medico avesse correttamente adempiuto ai
suoi obblighi accertando per tempo la sindrome di Apert, la donna avrebbe
potuto e voluto procedere all’interruzione della gravidanza.
Il suo diritto di scelta, dunque, è stato gravemente leso dalla mancanza
d’informazione sulle condizioni del feto, carenza causata
dall’inadempimento del medico.
Una volta accertato il nesso fra l’inadempimento del ginecologo e la
nascita del bimbo è il caso di analizzare i vari tipi di danno risarcibili
in fattispecie di questo genere.
Un primo danno riconosciuto dalla Corte di Cassazione è senza dubbio un
danno emergente di natura patrimoniale consistente nelle spese mediche
affrontate e future destinate alla cura del minore invalido. Vi è,
inoltre, un lucro cessante ovvero un mancato guadagno. Appare evidente,
infatti, che il tempo necessario ad accudire il figlio riduce il tempo
dedicato dai genitori all’attività lavorativa causando, di conseguenza,
una diminuzione di reddito.
Un secondo danno è il danno alla vita di relazione ovviamente ridotta e
venutasi a modificare a causa delle particolari esigenze di cura del
minore.
Infine vi è un danno biologico consistente nel trauma psichico subito dai
genitori.
In conclusione la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del medico e
confermato la sentenza di condanna dello stesso al risarcimento dei danni
tutti patiti dai genitori.
|